La sentenza del Tribunale di Nuoro.
Anche il Tribunale di Nuoro ha accettato il diritto al riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla cancellazione, dal 2011, del gradone stipendiale 3-8 anni per gli insegnanti della scuola. Con una sentenza, accogliendo il ricorso patrocinato dai legali del sindacato, il giudice ha confermato le tesi dell’Anief, che ritiene illegittima la cancellazione del primo passaggio di livello economico automatico che, per i docenti delle scuole pubbliche, rappresenta l’unico modo per fare carriera.
Il sindacato Anief ha comunicato che i lavoratori precari avranno gratuitamente uno strumento per calcolare tutte le differenze retributive cui hanno diritto per avere subito un trattamento stipendiale iniquo. Gli stipendi da recuperare vanno da 1.000 a 40.000 euro, a seconda del periodo di precariato. Si tratta comunque circa centinaia di migliaia gli euro sottratti e che grazie a questo ricorso potranno essere resi ai docenti.
“il Tribunale conferma che il lavoro svolto durante il precariato – le dichiarazioni di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – non può mai essere considerato come servizio inferiore o di minore importanza, ma meritevole dei medesimi diritti di tutti gli altri inquadramenti”.
La sentenza si ispira a una sentenza della Cassazione, risalente al 2020, che con una sentenza ha dato piena ragione alle tesi sostenute dall’Anief, riconoscendo la non legittimità del Contratto Collettivo Nazionale della scuola siglato il 4 agosto 2011 e di non applicarlo nella parte in cui riconosce il diritto al “gradone” 3-8 anni ai soli docenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° settembre 2011. Da quel giorno, migliaia di professori e personale Ata precari prima del 2011, hanno presentato ricorso sostenuti da Anief per ottenere il pagamento delle differenze retributive.
Il giudice conferma, quindi, la necessità di rivisitare l’articolo 2 del CCNL del Comparto Scuola risalente alla sua applicazione, che nello stabilire le fasce stipendiali sino a quel momento vigenti, ha accorpato la prima (0-2) alla seconda (3-8) e la loro sostituzione con un’unica fascia iniziale 0-8. Il contratto prevedeva che solo il personale a tempo indeterminato dal 1 settembre 2010, avrebbe potuto conservare “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, o il diritto al precedente livello 3-8 a seconda dei casi.
La Cassazione, invece, grazie ai sindacati che hanno imposto di applicare le direttiva 1999/70/CE, ha riconosciuto anche ai lavoratori assunti dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato prima di quella data, l’applicazione della “clausola di salvaguardia”, utile a mantenere il gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole.